Ciao ! Lo sconto chiedilo e chiedilo prima che emetta la fattura !!! Non so per che cosa ti ha difeso ma ti suggerisco di chiedere al tuo legale una nota specifica (cioè una parcella dettagliata riguardante l' attività espletata sino ad oggi) al fine di sottoporla all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che è l' unico mezzo per fermare ogni iniziativa arbitraria o illecita del tuo avvocato.
Ti riporto due articoli del Codice deontologico forense :
Art. 43 – Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
I. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.
III. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV. L’avvocatononpuòcondizionarealriconoscimentodeipropridirittioall’adempimentodi prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.
Possibile che non ti ha mai chiesto acconti ?
Obbligo di preventivo
Il codice civile già prevedeva due regole base in materia di libera determinazione del compenso tra le parti: il compenso deve essere proporzionale e adeguato al tipo di opera svolta ed eventualmente stabilito con patto scritto tra avvocato e cliente.
Oggi, con il decreto cresci-Italia, è stato introdotto un vero e proprio obbligo di accordo scritto: avvocato e cliente devono concordare l’importo del compenso fin dal momento del conferimento dell’incarico professionale e metterlo nero su bianco.
A tal fine l’avvocato deve informare il cliente sul grado di complessità dell’incarico e sulle prestazioni e attività da svolgere, nonchè sui possibili sviluppi della pratica e sulle prevedibili spese vive da sostenere (es. contributo unificato, diritti di copia e di notifica, marche da bollo, ecc.). Il tutto sotto forma di preventivo di massima.
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http://consumatore.tgcom24.it/wpmu/2012/11/21/parcelle-degli-avvocati-vanno-concordate-col-cliente/
Buona fortuna ......