Da RockOnlyRare Gio Mar 03 2016, 13:00
Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
1Identico
«Art589-bis– (Omicidio stradale)–
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni
Chiunque, ponendosi alla guida di un vei-colo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente al-l’assunzione di sostanze stupefacenti o psi-cotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’ar-ticolo 186, comma 2, lettera b), del mede-simo decreto legislativo n285 del 1992, ca-gioni per colpa la morte di una persona
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cin-que a dieci anni La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella Atti parlamentari – 3 – N859-1357-1378-1484-1553-D XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h ri-spetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il se-maforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispon-denza di intersezioni, curve o dossi o a se-guito di sorpasso di un altro mezzo in corri-spondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di pro-prietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conse-guenza dell’azione o dell’omissione del col-pevole, la pena è diminuita fino alla metà Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si ap-plica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumen-tata fino al triplo, ma la pena non può supe-rare gli anni diciotto
Art589-ter– (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale)– Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni»